Come funziona l’indennità di maternità?

Come funziona l’indennità di maternità?

Come funziona l’indennità di maternità e cosa cambia con la legge di bilancio 2022? Vediamo cosa prevedono le misure di sostegno INPS.

L’indennità di maternità è una misura a sostegno delle famiglie e in particolare rivolta alle lavoratrici autonome. Con l’introduzione della Legge di Bilancio 2022 ci sono delle novità interessanti che permettono di estendere l’indennità di maternità e accedere così a un’estensione di tre mesi. Vediamo a chi si applica la misura e quali sono i requisiti previsti.

Indennità di maternità INPS: come funziona

Si tratta di un’indennità economica che viene riconosciuta alle lavoratrici autonome come ad esempio commercianti, imprenditrici e artigiane. L’indennità di maternità viene riconosciuta in genere per il periodo che comprende i due mesi prima del parto e i tre mesi successivi. L’astensione viene quindi riconosciuta in genere per un massimo di cinque mesi. La misura, inoltre, si estende anche in caso di adozione e affidamento.

Calcolo data presunta parto

Qualora la madre non possa avvalersi dell’indennità, questa viene riconosciuta al padre, per esempio nei casi di affidamento esclusivo del bambino al padre. Come si fa il calcolo dell’indennità di maternità? Il pagamento della maternità equivale all’80% della retribuzione giornaliera che viene stabilita di anno in anno e dipende quindi dall’attività svolta. Grazie alla nuova legge di bilancio il periodo può essere esteso di ulteriori tre mesi, vediamo quali sono i requisiti da rispettare per accedere alla misura.

Indennità di maternità e legge di bilancio 2022

Con l’introduzione della legge di bilancio 2022 (Legge numero 234 del 30 dicembre 2021) vengono estese le tutele per la maternità. In particolare la misura si applica quando il reddito dichiarato nell’anno precedente al periodo di maternità è inferiore a 8.145 €.

La misura si rivolge alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, lavoratrici delle gestioni autonome e alle libere professioniste. Il periodo di astensione viene quindi esteso di tre mesi da considerare successivi ai cinque mesi previsti dalla maternità/paternità obbligatoria, ovvero dal periodo di congedo parentale. I dettagli della misura sono stati resi noti dall’INPS con la circolare n°1 del 03/01/2022.