Assunzione: Ecco la differenza sostanziale tra il contratto di apprendistato e quello a tempo indeterminato.
Il contratto di apprendistato interessa quella fascia di lavoratori che hanno un’età compresa tra i 15 e i 29 anni e consente di acquisire una carica professionale. La differenza sostanziale tra un contratto di apprendistato e uno a tempo indeterminato consiste nel fatto che l’apprendistato allo scambio di prestazione di lavoro – remunerazione, va aggiunto l’obbligo da parte del dipendente di frequentare un percorso formativo. La legge prevede che venga indicato l’ammontare del numero di ore di formazione interna o esterna all’azienda, con la presenza di un tutor dove nelle piccole aziende è lo stesso titolare, mentre in quelle più grosse, l’ncarico può essere ricoperto da un’altra figura. Di fatto l’apprendistato è fin dall’origine un contratto a tempo indeterminato, ma con alcune particolarità. Nel periodo che va dall’inizio del rapporto lavorativo e il termine della formazione, il lavoratore può essere licenziato solo per giusta causa o giustificato motivo. Allo scadere del termine, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto lavorativo come da art. 2118 del Cod. Civ. e rispettando i termini di preavviso come da CCNL di riferimento. Nel caso in cui il titolare dell’attività non si dovesse avvalere di questa facoltà, il rapporto lavorativo continuerebbe in conformità alle normali regole previste nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Vi sono altre differenze previste dalla legge inerenti al contratto di apprendistato rispetto a quello indeterminato. Innanzitutto il numero di apprendisti da assumere deve esssere stabilito in base a quello delle persone specializzate e qualificate già in forza. E’ vietato restibuire gli apprendisti a cottimo. Il rapporto deve avere una durata minima di almeno sei mesi (a parte i contratti per i lavoratori stagionali). In aziende con almeno 50 dipendenti, in caso di assunzione di nuovi apprendisti, è necessario che nei tre anni prcedenti, almeno il 20% degli apprendisti al termine del periodo di apprendistato, prosegua nella stessa azienda il rapporto di lavoro.