Confermata la presenza nel nostro ordinamento del congedo di paternità obbligatorio, ovvero un periodo di permesso dal lavoro pari a due giorni, pagati al 100 % della retribuzione
Il congedo di paternità serve ad accogliere nella propria vita e nel proprio nucleo familiare il nuovo arrivato, a riorganizzare la nuova vita in modo più sereno e consapevole insieme alla neo mamma e proprio per questi motivi è fondamentale poterne usufruire.
Nell’anno nuovo tante le novità in merito.
Come funziona?
Il padre ha l’obbligo di fermarsi dal lavoro per due giorni, anche separati, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Tale diritto spetta anche per adozioni ed affidamenti.
Il padre invece può usufruire di un congedo di 5 mesi in presenza di morte o grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della madre, di affidamento del figlio esclusivo al padre o di rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità.
L’ammontare del congedo di maternità (o di paternità) è pari all’80% della retribuzione giornaliera solita calcolata sulla base dell’ultima mensilità pre-congedo. Usualmente (eccetto alcuni casi come lavoratori stagionali, agricoli, lavoratori saltuari dello spettacolo, disoccupate, operaie agricole dove provvede direttamente l’Inps tramite bonifico postale o accredito in conto corrente) è il datore di lavoro ad anticipare in busta paga l’indennità per poi a riaverla dall’Inps.
Il datore di lavoro dovrà dunque fare a meno del lavoratore per tutta la durata del congedo; in compenso, non subirà alcuna perdita economica da tale assenza, in quanto la retribuzione del lavoratore sarà pagata interamente dall’Inps.
Come si presenta la domanda del congedo di paternità
La domanda si presenta all’Inps in via telematica (www.inps.it – sezione Servizi online) oppure nei patronati. La domanda va chiaramente inoltrata prima dell’inizio del congedo, entro un mese dalla nascita del figlio va anche comunicata la data esatta dell’avvenuto parto.