In occasione della nascita di un figlio ai genitori lavoratori è consentito un periodo di astensione: il congedo parentale. Come funziona?
Il congedo parentale offerto dall’INPS viene concesso a lavoratori e lavoratrici dipendenti per poter accudire il proprio bambino. Questo periodo di congedo non può invece applicarsi in caso di disoccupati, lavoratori domestici e lavoratori a domicilio. Il permesso viene garantito a entrambi i genitori e può essere anche non continuativo. Si tratta di un congedo facoltativo che può essere richiesto nei primi dodici anni di vita del bambino. Questo congedo spetta ai genitori naturali, adottivi e affidatari, sempre nel termine dei primi dodici anni di vita del bambino, o di ingresso del minore nella famiglia, in questo caso però senza andare oltre il raggiungimento della maggiore età. Vediamo quando è possibile fare richiesta e quanto dura questo periodo di congedo, e quello che è stato fatto in occasione del Covid.
Permesso parentale: la durata
Il congedo per i genitori ha una durata massima di dieci mesi, considerati complessivamente sia per la madre che per il padre.
Nel caso in cui ci sia una richiesta di congedo parentale del padre per almeno tre mesi, sia continuativi che dilazionati, i mesi spettanti di congedo per la coppia passano da dieci a undici.
L’astensione facoltativa può essere gestita rispettando però alcune limitazioni: alla madre lavoratrice spetta un massimo di sei mesi di congedo. Il permesso per il padre lavoratore dipendente, invece, è sempre di sei mesi ma può arrivare come abbiamo detto a sette mesi, se si richiede un permesso di più di tre mesi (continuato o frazionato).
In alternativa il permesso può essere richiesto da un solo genitore, ma in questo caso ha una durata massima di dieci mesi.
I papà hanno diritto anche a richiedere il periodo di congedo contemporaneamente al congedo obbligatorio delle mamme. Il congedo di paternità prevede, inoltre, in aggiunta a questo facoltativo, un periodo di astensione obbligatorio concesso sempre dall’INPS.
Paternità e maternità facoltativa: la retribuzione
La retribuzione durante il periodo di congedo facoltativo è fissata al 30% della retribuzione giornaliera media nei primi sei anni. Dai sei agli otto anni è prevista sempre una indennità del 30% sulla retribuzione solo nel caso in cui vengano rispettati ulteriori requisiti di reddito. Dagli otto ai dodici anni, invece, non è prevista alcuna indennità e il congedo quindi, nel caso di entrambi i genitori, non viene pagato.
Congedo parentale per Covid
Nel 2021, in occasione della nuova ondata dovuta al Covid, sono state introdotte nuove misure per sostenere i lavoratori con figli. A chi ha figli minori di 16 anni è consentito lavorare in regime di smart working, il cosiddetto lavoro agile: questo può accadere sia per i casi di DAD che di quarantena, per tutta la durata della sospensione didattica.
Il genitore potrà chiedere congedo straordinario nel caso in cui non fosse prevista la modalità “agile” per quel tipo di lavoro.
Il congedo parentale è riconosciuto ai lavoratori dipendenti: si parla del 50% della retribuzione per la durata di tale congedo. Nei casi in cui il figlio abbia un’età compresa tra i 14 e i 16 anni, uno dei due genitori potrà comunque richiedere l’astensione dal lavoro e accedere al congedo.