Finalmente la Cassazione ha approvato l’indennità di malattia per ansia e depressione causati dall’ambiente di lavoro.
Un grande passo avanti nel mondo del lavoro: la Cassazione ha approvato l’indennità di malattia per ansia e depressione. Ovviamente, le patologie devono essere sorte a causa della professione che si svolge. Vediamo quanto spetta al dipendente e per quanto tempo può assentarsi dall’ufficio.
Cassazione: approvata l’indennità di malattia per ansia e depressione
Con l’ordinanza numero 29611, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’indennità di malattia spetta anche a tutti coloro che si ammalano di ansia e depressione a causa del lavoro. Finalmente, le patologie psichiatriche vengono messe sullo stesso piano di quelle fisiche e trattate nello stesso modo. L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) dovrà riconoscere come rischio lavorativo anche l’assenza provocata da un disturbo psichico sorto in seno all’ambiente in cui si svolge la professione. Non è coinvolta solo la mansione in sé, ma anche la sua lavorazione e la modalità di svolgimento.
Gli stati di ansia e depressione hanno ottenuto questa equiparazione grazie ad un caso specifico che la Cassazione ha valutato lo scorso ottobre. Protagonista era un lavoratore che ha iniziato a soffrire di depressione proprio a causa del suo impiego. Dopo che un medico ha accertato la patologia, è entrata in gioco l’Inail, che ha dovuto riconoscere la copertura assicurativa per il dipendente.
A quanto corrisponde l’indennità di malattia per ansia e depressione?
Stando a quanto stabilito dall’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il dipendente che resta a casa per depressione o ansia causata dalla professione ha diritto ad un’indennità fino alla guarigione clinica. Per i primi 90 giorni di malattia ha diritto al 60% della retribuzione, mentre dal 91esimo giorno al 75%. In caso di ricovero in un istituto di cura, l’Inail può ridurre di un terzo l’importo dell’indennità al lavoratore senza familiari a carico.