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Coronavirus: cambia (ancora) l’autocertificazione per spostarsi!

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Si aggiungono nuove voci al modulo di autocertificazione: nella quarta versione bisogna dichiarare di conoscere le limitazioni regionali e quelle del decreto del 25 marzo 2020.

L’autocertificazione continua a cambiare, come commenta il capo della Polizia, Franco Gabrielli, per “fare in modo di contrastare i furbi e chi non rispetta le restrizioni”. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge numero 19 del 25 marzo 2020, arriva una quarta versione del modulo di autocertificazione per spostarsi… e potrebbe non essere l’ultima. Nella nuova versione del modulo, oltre alla segnalazione dell’indirizzo di partenza e destinazione, la distinzione tra residenza e domicilio, bisogna anche certificare di essere a conoscenza dei singoli decreti che gravano sulla regione di partenza e quella di arrivo.

L’imperativo è quello di restare a casa per evitare la diffusione del virus e il contagio ma, in caso di emergenza, per esigenze lavorative, per motivi gravi di salute (ma anche per le provvigioni alimentari) è, tuttavia, possibile uscire. Per poterlo fare, anche se ci si sposta a piedi all’interno del proprio comune, è necessario compilare un modulo di autocertificazione, emesso dal Dipartimento di Sicurezza Pubblica, da mostrare in fase di controllo.

Nuovo modulo di autocertificazione (26 marzo 2020): cosa cambia?

La quarta versione del modulo di autocertificazione è entrato in vigore il 26 marzo 2020, insieme al decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020.

A quelli precedenti si aggiunge la voce, da compilare obbligatoriamente quando si esce di casa, dove ogni cittadino dichiara di essere a conoscenza del nuovo decreto (n.19 del 25 marzo 2020), delle sanzioni che comportano e delle ulteriori limitazioni (se presenti) disposte dal Presidente della Regione di partenza e di arrivo. Si deve, inoltre, dichiarare che il proprio spostamento rientra nei casi consentiti dai decreti – da quello in Gazzetta Ufficiale del 25 marzo, fino a quelli regionali.

Rimangono in vigore le altre voci, presenti già nella terza versione: oltre a dover dichiarare di non essere sottoposto a quarantena e/o di non essere risultato positivo al tampone per coronavirus COVID-19, il modulo prevede la dichiarazione dell’indirizzo di partenza e dell’indirizzo di arrivo per giustificare ogni spostamento. Si dovrà anche dichiarare, in caso fossero distinti, l’indirizzo di domicilio e quello di residenza.

Inoltre, bisogna dichiarare di essere a conoscenza prima di ogni uscita dell’intero DPCM firmato il 22 marzo 2020 e dell‘ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020.

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Modulo: le altre revisioni

Il nuovo modulo integra i precedenti, già impostati in modo da ridurre ancora di più il pericolo di contagio:

– Con una prima revisione è stato predisposto che venisse dichiarata la non positività al tampone: tutte le persone poste in quarantena, e risultate positive al coronavirus COVID-19, hanno l’obbligo di rimanere a casa. In caso contrario e se i controlli dovessero certificare il reato, si rischiano fino a 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia.

– Una seconda modifica nella prima revisione del modulo consiste nella controfirma delle forze di polizia che attuano il controllo. Questa modifica attesta che l’autocertificazione viene resa in presenza delle forze dell’ordine con precedente identificazione del dichiarante: non è quindi più necessaria la fotocopia del documento di identità.

Modulo di autocertificazione: quando serve?

Per quanto sia importante sottolineare che è bene non uscire di casa se non in caso di estrema necessità è, però, possibile farlo. Ogni volta che un cittadino esce di casa, anche solo per una passeggiata con il cane, è necessario che sia provvisto di autocertificazione.

Bisogna compilare un modulo di autocertificazione che attesti il motivo dello spostamento, anche all’interno del proprio comune di residenza e anche se ci si sta spostando a piedi.

Dunque sarà necessario documentare quali sono i motivi di lavoro, l’emergenza o i problemi di salute che ci stanno mettendo in condizione di violare il decreto.

Autocertificazione: e chi non ha la stampante?

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Chiunque non avesse a disposizione una stampante non si deve preoccupare: quello rilasciato dal ministero è soltanto un modello. È possibile, dunque, scrivere a mano le stesse cose su un foglio, il documento è comunque valido.

Un’altra alternativa è quella di scaricare un modello editabile online. Questo formato è compilabile al momento del bisogno anche da smartphone.

Ricordiamo anche che ogni pattuglia è fornita di moduli che possono esservi dati da riempire.

La punizione per chi viola la normativa

Il decreto Io resto a casa inizialmente stabiliva che le violazioni sarebbero state punite con l’arresto fino a 3 mesi e una multa fino a 206 € (secondo quanto prevede l’articolo 650 del codice penale che regola il non curarsi di un provvedimento disposto dalle autorità). Con la nuova postilla, poi, le violazioni hanno previsto pene fino a 12 anni di reclusione. Come confermato in conferenza stampa il 24 marzo 2020 in seguito, la pena pecuniaria è stata poi aumentata fino a 3000 euro e oltre a seconda della contravvenzione.

Molto più gravi, invece, saranno le pene previste per chi adotterà comportamenti sconvenienti come la fuga dalla quarantena in caso di positività al virus. Questa violazione comporterà il capo d’imputazione di delitto colposo contro la salute pubblica, reato grave che persegue qualunque comportamento che va a produrre un pericolo per la salute di terzi.

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ultimo aggiornamento: 24 Novembre 2022 9:49

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