Il 28 settembre si celebra la Giornata internazionale per il diritto all’accesso alle informazioni.
Il diritto di accesso alle informazioni è un importante diritto umano, necessario per il godimento di altri diritti umani. La decisione di celebrare e promuovere il 28 settembre come giornata mondiale di accesso all’informazione è stata presa durante una conferenza sul tema tenutasi il 28 settembre 2002 a Sofia, in Bulgaria.
Vi presero parte i rappresentanti della libertà di informazione (FOI) provenienti da: Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Georgia, Ungheria, India, Lettonia, Macedonia, Messico, Moldavia, Romania, Slovacchia, Sud Africa e Stati Uniti d’America.
Oggi, i membri del FOI sono oltre 200 organizzazioni e gruppi civili provenienti da tutto il mondo. Il loro compito è quello di promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze organizzare iniziative internazionali per migliorare la libertà degli standard informativi.
La Giornata internazionale per l’accesso alle informazioni
Il 28 settembre è la giornata scelta per sensibilizzare l’opinione pubblica sul diritto di informazione. Durante questa giornata vengono organizzate conferenze, corsi di formazione, concorsi, premiazioni e tanti spettacoli, come concerti rock e pop, eventi teatrali e proiezioni di film. Tutti gli eventi sono focalizzati a promuovere il diritto umano fondamentale di accesso alle informazioni.
La campagna Foia4Itlay, nello specifico, ha definito necessari alcuni punti per un giusto accesso alle informazioni:
1. Il diritto di accesso è previsto per chiunque, senza obbligo di motivazione (eliminando le restrizioni previste dalla Legge n. 241/1990)
2. Possono essere oggetto dell’accesso tutti i documenti, gli atti, le informazioni e i dati formati, detenuti o comunque in possesso di un soggetto pubblico
3. Si applica non solo alle Amministrazioni ma anche alle società partecipate e ai gestori di servizi pubblici
4. Le risposte delle Amministrazioni devono essere rapide
5. Le eccezioni all’accesso sono chiare e tassative
6. L’accesso a documenti informatici è gratuito (non sono dovuti nemmeno costi di riproduzione)
7. Nel caso di atti e documenti analogici, può essere richiesto solo il costo effettivo di riproduzione e di eventuale spedizione
8. Quando un’informazione è stata oggetto di almeno tre distinte richieste di accesso, l’amministrazione deve pubblicare l’informazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”
9. In caso di accesso negato, i rimedi giudiziari e stragiudiziali sono veloci e non onerosi per il richiedente
10. Prevede sanzioni in caso di accesso illegittimamente negato